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Introduzione e principi

Funzione delle Linee Guida

Il Comune di Palermo, in continuità ai contenuti delle Linee Guida comunali open data approvate con Deliberazione di G.M. n. 252 del 13.12.2013, intende implementare la propria organizzazione con riferimento ai criteri di trasparenza ed efficienza che devono permeare l’azione amministrativa, così come richiesto dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.

Le Linee Guida, di cui al presente documento, costituiscono il paradigma operativo adottato dal Comune al fine di realizzare nel proprio ordinamento istituzionale i principi di trasparenza, efficienza, responsabilizzazione della Pubblica Amministrazione e partecipazione attiva della cittadinanza alle attività ed alla vita del Comune.

Funzione delle presenti Linee Guida, pertanto, è quella di:

  1. Dichiarare i principi ed i criteri informatori adottati dal Comune di Palermo in materia di dati aperti;
  2. Descrivere procedure, modalità e tempi di adeguamento adottati dalle strutture del Comune di Palermo al fine della raccolta, catalogazione e pubblicazione dei dati posseduti dall’amministrazione comunale secondo formati “standard aperti”, così come previsto nel documento della Commissione Europea:“European Interoperabilty Framework” (https://ec.europa.eu/isa2/eif_en).

Preliminarmente appare opportuno fornire alcune definizioni esemplificatrici dei principi ispiratori dell’azione di governo Comunale. Con il termine “Governo Aperto” (Open Government) si intende (secondo la definizione data dall’OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): «la trasparenza delle azioni di governo, l’accessibilità dei servizi e delle informazioni pubbliche e la capacità di risposta del governo alle nuove idee, alle esigenze ed alle necessità».

Con il termine “Amministrazione Digitale” (E-Government) si intende (secondo la definizione data dalla Banca Mondiale): “L’uso da parte di agenzie governative di tecnologie informatiche che hanno la capacità di trasformare le relazioni con i cittadini, con le imprese e con altri rami di governo. Queste tecnologie possono servire una moltitudine di scopi differenti: una migliore erogazione dei servizi pubblici per i cittadini, interazioni fra le imprese e l’industria, responsabilizzazione dei cittadini attraverso l’accesso alle informazioni, o una più efficiente gestione dell’attività governativa. I vantaggi che ne derivano possono essere individuati in una minore corruzione, una maggiore trasparenza, maggiori vantaggi ed opportunità, crescita dei ricavi e/o di riduzione dei costi».

Con il termine “Dato Aperto” (o Dati Aperti, Open Data) si intende (secondo la definizione data nel progetto Open Definition della Open Knowledge Foundation): “un contenuto o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, ri-utilizzarlo e ridistribuirlo, soggetto, al massimo, alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo”.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni) contiene indicazioni e caratteristiche dei “Dati aperti”.

Con il termine “Standard Aperto” si intende quello standard disponibile pubblicamente con diversi diritti ad esso associati, e con diverse proprietà con cui è stato progettato (secondo la definizione riportata su it.wikipedia.org).

Uno standard si considera “aperto” quando (secondo le prescrizioni fornite dall’Unione Europea nel documento European Interoperability Framework -EIF-):

  • è adottato e mantenuto da un’organizzazione non-profit ed il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza;
  • il documento di specifiche è disponibile liberamente oppure ad un costo nominale. Deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo;
  • eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati sono irrevocabilmente concessi sotto forma di royalty-free;
  • non è presente alcun vincolo al riuso, alla modifica e all’estensione dello standard.

Le superiori definizioni consentono di esplicitare, sin da adesso, i principi informatori delle presenti Linee Guida quali la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico inteso come strumento di trasparenza dell’attività amministrativa ed elemento imprescindibile per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale del territorio. Ulteriori definizioni concernenti la terminologia maggiormente diffusa nell’ambito dei dati aperti viene riportata in Appendice “A”.

Le Linee Guida adottate dal Comune di Palermo, pertanto, hanno lo scopo di: 1. descrivere l’organizzazione adottata dal Comune all’interno delle proprie strutture al fine della pubblicazione e aggiornamento dei dati;

  1. disciplinare criteri e modalità di individuazione di dati e di documenti all’interno delle strutture comunali che possono essere oggetto di pubblicazione e riutilizzo;
  2. regolamentare modalità di gestione e di aggiornamento dei dati;
  3. descrivere le licenze adottate dal Comune al fine di consentire il riutilizzo dei dati e dei documenti di cui l’amministrazione è titolare, o di cui abbia disponibilità;
  4. disciplinare le richieste civiche di modifica/integrazione dei dati pubblicati e le modalità di inserimento dei nuovi dati.

Le presenti Linee Guida hanno validità 24 mesi dalla loro approvazione e si intendono automaticamente rinnovate in assenza di un eventuale aggiornamento.


Governo Aperto e dati aperti come strumenti di trasparenza

Il Comune di Palermo individua nel paradigma dell’Open Government una via per creare una P.A. aperta e che dia vigore all’innovazione nei confronti di cittadini ed imprese: gli Open Data rappresentano uno dei capisaldi di tale strategia.

Il principio fondamentale degli Open Data è che i dati pubblici, nel rispetto della normativa vigente, appartengono alla collettività e come tali devono essere ri-utilizzabili da chiunque ne abbia interesse.

Attraverso la pubblicazione degli Open Data il Comune di Palermo valorizza il proprio patrimonio informativo e:

  • favorirà la democrazia partecipativa rendendo i cittadini maggiormente consapevoli della realtà in cui vivono e consentendo loro di effettuare scelte che soddisfino i bisogni della collettività;
  • agevolerà la raggiungibilità dei dati tramite un motore di ricerca, rendendo disponibili una elevata quantità di dati che di solito sono difficilmente reperibili;
  • farà da volano per lo sviluppo dell’economia permettendo alle imprese e ai singoli di creare nuove applicazioni di interesse per la collettività.

Open Data

(Tratto dal documento del Formez “Open Data Come rendere aperti i dati delle pubbliche amministrazioni”) Una P.A. che voglia dare realtà concreta all’Open Government deve prioritariamente mettere a disposizione del cittadino e delle imprese i dati pubblici in un formato aperto (Open Data). Distribuire i dati pubblici in un formato aperto e libero da restrizioni sia dal punto di vista dell’accesso che dell’integrazione e del riutilizzo, rappresenta il presupposto di base affinché possa svilupparsi un vero e proprio processo di collaborazione tra le istituzioni e la comunità dei cittadini sulle scelte di governo, anche attraverso la rielaborazione in forma nuova e diversa dei dati messi a disposizione.

Mediante strategie di apertura dei dati pubblici, i cittadini non sono più soltanto consumatori passivi di informazioni messe a disposizione dalle amministrazioni. Hanno invece l’opportunità di riutilizzare e integrare i dati messi loro a disposizione, fino a sviluppare servizi e applicazioni a vantaggio dell’intera comunità di utenti, che vanno ad affiancarsi a quelli creati centralmente dalle istituzioni.

I dati per considerarsi aperti in base agli standard internazionali (secondo Transparency International Georgia, Ten Open Data Guidelines http://transparency.ge/en/ten-open-data-guidelines) devono essere:

  • Completi. I dati devono comprendere tutte le componenti (metadati) che consentano di esportarli, utilizzarli on line e off line, integrarli e aggregarli con altre risorse e diffonderli in rete.
  • Primari. Le risorse digitali devono essere strutturate in modo tale che i dati siano presentati in maniera sufficientemente granulare, così che possano essere utilizzate dagli utenti per integrarle e aggregarle con altri dati e contenuti in formato digitale;
  • Tempestivi. Gli utenti devono essere messi in condizione di accedere e utilizzare i dati presenti in rete in modo rapido e immediato, massimizzando il valore e l’utilità derivanti da accesso e uso di queste risorse;
  • Accessibili. I dati devono essere resi disponibili al maggior numero possibile di utenti senza barriere all’utilizzo, quindi preferibilmente attraverso il solo protocollo Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e senza il ricorso a piattaforme proprietarie. Devono essere inoltre resi disponibili senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, registrazione o richiesta.
  • Leggibili da computer. Per garantire agli utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo e integrazione dei contenuti digitali, è necessario che i dati siano processabili in automatico dal computer.
  • In formati non proprietari. I dati devono essere codificati in formati aperti e pubblici, sui quali non vi siano entità (aziende o organizzazioni) che ne abbiano il controllo esclusivo. Sono preferibili i formati con le codifiche più semplici e maggiormente supportati.
  • Liberi da licenze che ne limitino l’uso. I dati aperti devono essere caratterizzati da licenze che non ne limitino l’uso, la diffusione o la redistribuzione.
  • Riutilizzabili. Affinché i dati siano effettivamente aperti, gli utenti devono essere messi in condizione di riutilizzarli e integrarli, fino a creare nuove risorse, applicazioni e servizi di pubblica utilità.
  • Ricercabili. I dati devono essere facilmente identificabili in rete, grazie a cataloghi e archivi facilmente indicizzabili dai motori di ricerca.
  • Permanenti. Le peculiarità fino ad ora descritte devono caratterizzare i dati nel corso del loro intero ciclo di vita.

Normativa di riferimento

Le presenti linee guida per la normativa di settore fanno riferimento al paragrafo “Normativa di Riferimento” delle Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico (2° semestre 2016).

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, verrà indicata la normativa, a livello Nazionale, Comunitario, nonché gli accordi internazionali cui l’Italia aderisce, che norma e disciplina le regole poste a garanzia della massima trasparenza dell’operato della P.A. ed i criteri volti a favorire la pubblicazione dei dati detenuti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni.

Normativa Italiana

Decreto Legislativo n. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii., e Decreto Legislativo n. 235 del 30.12.2010: Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

Art. 52: “…Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando…la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti…

Art. 68: “…Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche…che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto…

Decreto Legislativo n. 36 del 24.01.2006: Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

Il Decreto Legislativo in parola (art. 1) disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

Decreto Legge n. 83 del 22.06.2012 (Sviluppo 2.0): Art. 18 (Amministrazione aperta): “La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita” sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita” totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009”.

Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 (Crescita 2.0) coordinato con la Legge di conversione n. 221 del 17.12.2012: Art. 9 (modifica Art. 52 CAD): “Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice.

Legge n. 190 del 6.11.2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Art. 1 comma 4 lett d): “Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:(…) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata”;

Art. 1 comma 32, obbligo di pubblicazione dei dati di appalto dell’Ente appaltante;

Art. 1 comma 35, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici (lett. c); definizione dei modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata (lett. d);

Il Decreto Trasparenza, D.Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 Pubblicita” e diritto alla conoscibilità: “Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7”.

Art. 7 Dati aperti e riutilizzo: “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”.

Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico (2° semestre 2016) http://www.dati.gov.it/sites/default/files/LG2016_0.pdf

Destinatari: “Il presente documento è destinato a tutte le Amministrazioni, così come definite all’art. 2 comma 2 del CAD, che a esso si uniformano (art. 9 DL n. 179/2012)”.

Normativa Europea

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.11.2003.

Art. 3 - Principio Generale: “Gli Stati membri provvedono affinché, ove sia permesso il riutilizzo di documenti in possesso degli enti pubblici, questi documenti siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV. I documenti sono resi disponibili, ove possibile, per via elettronica”.

Direttiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26.06.2013.

La Superiore Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Art. 5 è sostituito dal seguente: “Articolo 5 Formati disponibili 1. Gli enti pubblici mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati dovrebbero, nella misura del possibile, essere conformi a standard formali aperti”.

Normativa Internazionale cui aderisce lo Stato Italiano

La Carta dei dati aperti del G8 (Open Data Charter).

La Carta dei Dati aperti costituisce una dichiarazione di intenti e di principi cui gli Stati sottoscrittori intendono aderire. Sebbene le dichiarazioni espresse non abbiano valore di norma cogente, i relativi principi rappresentano una importante affermazione di valori espressa dal Primo Principio che recita: “Riconosciamo che l’accesso gratuito ai dati aperti, ed i loro successivo ri-uso, sono di grande valore per la società e l’economia”.

3° Piano Azione nazionale Open Government Partnership.

E’ un’iniziativa internazionale che mira a ottenere impegni concreti dai Governi in termini di promozione della trasparenza, di sostegno alla partecipazione civica, di lotta alla corruzione e di diffusione, dentro e fuori le Pubbliche Amministrazioni, di nuove tecnologie a sostegno dell’innovazione.

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